Category: Normativa

Scadenza superbonus 110, quando?

La legge di bilancio 2022 ha cambiato le carte in tavola per alcuni incentivi come il bonus facciate, ma non solo, ha modificato anche la scadenza superbonus 110 per cui in molti ora si domandano se potranno ancora usufruire di questo bonus e come.

Vediamo quindi di fare un po’ di chiarezza al riguardo.

Prorogata la scadenza superbonus 110 ma con qualche distinguo

Una cosa è certa, il superbonus 110 è stato prorogato con la Legge di bilancio 2022, ma con qualche distinguo.

Un primo punto riguarda la proroga al 2023 del superbonus 110 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche.

Inoltre è stato prorogato fino al 2025 per condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota decrescente, di cui parleremo tra poco.

Ultimo, per quanto riguarda gli immobili di proprietà delle cooperative, la scadenza del superbonus 110 viene allineata a quella degli ex IACP, ovvero il 31 dicembre 2023 sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% delle spese.

Vediamo ora di esaminare la cosa un po’ più nel dettaglio.

La novità della proroga al 2025 ma con molte precisazioni

Se per il primo punto non c’è molto da dire e la proroga è fino al dicembre 2023 per i condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari la proroga è fino al 31 dicembre 2025 ma con molte cose a cui prestare attenzione.

Infatti nei condomìni e negli edifici fino a 4 unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario la proroga al 31 dicembre 2025, vale solo per gli interventi trainanti. 

Inoltre l’aliquota della detrazione avrà un andamento decrescente:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

E le case unifamiliari?

Un discorso a parte si apre per quanto riguarda la proroga del superbonus 110 per le unifamiliari e le villette. 

In questo caso la scadenza del superbonus 110 viene prorogata al 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2021 sia stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Vi è anche la proroga del superbonus 110 al 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari oggetto di lavoro di demolizione e ricostruzione, sempre e quando alla data del 30 settembre siano state avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo amministrativo.

Se non si possono adempiere le condizioni appena elencate, il superbonus 110 viene prorogato al 31 dicembre 2022 solo per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale di nuclei familiari con un Isee inferiore a 25mila euro, salvo ulteriori modifiche.

Sconto in fattura e cessione del credito

La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche lo sconto in fattura e la cessione del credito per il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025.

Muoversi ora

Questa sembra essere la conclusione a cui arrivare.

Sicuramente il superbonus 110 è una grande occasione per rimettere a nuovo e in sicurezza molti edifici a patto di non perdere tempo e affidarsi a dei professionisti seri.

Se a questo punto desiderate ulteriori informazioni per comprendere come usufruire del superbonus 110, potete rivolgervi a noi di CIVER coperture Verona, da 40 anni nel settore dell’edilizia.

Potete telefonare al +39 045 9251178 o compilare il FORM che trovate a questa pagina per essere ricontattati.

           Civer Coperture S.C.

Bonifica amianto superbonus 110 e regime IVA, ecco alcuni chiarimenti

Recentemente l’agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla bonifica amianto relativa all’utilizzo del superbonus 110 e su quale regime IVA applicare per la rimozione e smaltimento amianto ed in questo articolo andremo ad esaminare quanto è stato detto.

Bonifica amianto e utilizzo del superbonus 110

Il quesito che è stato sottoposto all’agenzia delle entrate era se “La rimozione dell’amianto è incentivabile?”

Nella sua risposta (06/10/2021 n. 672) l’agenzia delle entrate ha chiarito che per quanto riguarda la rimozione dell’amianto, tali interventi ottengono il Superbonus 110 se si dimostra che sono strettamente collegati ai lavori incentivati.

La condizione principale per ottenere la detrazione è che l’intervento sia effettivamente realizzato e che un tecnico attesti la rispondenza ai requisiti richiesti, la congruità delle spese sostenute e il fatto che queste siano effettivamente strettamente collegate all’intervento agevolato.

Rimozione amianto, quale regime IVA applicare

Durante una ristrutturazione in un edificio a prevalente destinazione abitativa privata, si producono una serie di materiali da smaltire, talvolta contenenti amianto.

In questo caso, quale aliquota va applicata alle attività di bonifica e smaltimento dei materiali prodotti nei cantieri?

L’Agenzia delle Entrate ha risposto in data 27/08/2021 n. 11 e ha spiegato che l’Iva agevolata, in linea con il Decreto IVA, può essere applicata per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero su fabbricati o porzioni di fabbricati.

Ora, per capire se l’IVA agevolata può essere estesa alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di bonifica amianto, occorre valutare se queste prestazioni possano qualificarsi come accessorie all’operazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In questo caso possono risultare accessorie ad un’operazione principale se:

  • integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
  • sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
  • sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale;

Questo significa che la prestazione accessoria deve formare un tutt’uno con l’operazione principale di recupero del patrimonio edilizio, mentre non è sufficiente che essa sia di una generica utilità come prestazione accessoria all’attività principale.

L’Agenzia ha aggiunto che gli interventi di bonifica in esame, possono qualificarsi come accessori all’operazione principale se eseguiti dal medesimo soggetto che effettua l’intervento di recupero edilizio.

Il nesso di accessorietà, non ricorre se le attività di bonifica e trasporto sono effettuate da un soggetto diverso rispetto a quello che ha realizzato gli interventi di recupero.
Sulla base di questi motivi, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che l’aliquota al 10% va applicata se le prestazioni sono svolte dallo stesso soggetto che esegue i lavori, in caso contrario scatta l’IVA ordinaria al 22%.

Se desiderate a questo punto ulteriori informazioni per comprendere quali sono le normative vigenti in caso dobbiate effettuare la rimozione amianto su un edificio o come usufruire del superbonus 110, potete rivolgervi a noi di CIVER coperture S.C.

Potete telefonare al +39 045 9251178 o compilare il FORM che trovate a questa pagina per essere ricontattati.

           Civer Coperture S.C.

16 Settembre 2021 by creativart 0 Comments

Superbonus 110 dubbi e incertezze sulla detrazione

Il superbonus è stato prorogato fino a dicembre 2022 e si punta a prorogarlo a tutto il 2023, ma restano ancora sul superbonus 110 dubbi e incertezze che ne frenano il pieno potenziale.

Vediamo quindi di analizzare alcune di queste incertezze e comprendere come agire per evitare pericoli e trappole nascoste.

Caro materiali edili

Negli ultimi mesi, con la ripresa economica si sta assistendo ad un costante aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, il quale sta mettendo a dura prova il settore edile.

Vi è stata una maggiorazione dei costi del 6% per gli edifici residenziali e dell’11% per quelli produttivi, in quanto l’aumento del prezzo dei materiali da costruzione ha avuto un impatto maggiore sugli edifici produttivi.

Per non parlare di una vera e propria carenza di alcune materie prime a causa dell’eccessiva domanda mondiale.

Questa di fatto è un’ulteriore incognita, legata soprattutto alle tempistiche di realizzazione che va messa in preventivo nel momento in cui si decidesse di iniziare dei lavori di miglioramento di un edificio usufruendo del superbonus 110.

Isolanti in EPS

Legato al primo punto vi è il reperimento dei materiali per la costruzione del cappotto termico, colonna portante per la riqualificazione energetica di un edificio.

Oggi il mercato europeo dei prodotti in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) è caratterizzato da molte aziende che operano principalmente a livello nazionale acquistando la materia prima dai più importanti produttori.

Ma negli ultimi mesi la scarsità di materiali da costruzione ha spinto alcune realtà ad acquistare pannelli isolanti in EPS da produttori esteri.

E questo particolare potrebbe causare qualche brutta sorpresa a chi intende usufruire del superbonus e va annoverato come voce principale sotto il titolo, Superbonus 110 dubbi e incertezze.

Infatti, come segnalato da AIPE (Associazione Italiana Polistirene Espanso) e Cortexa (l’Associazione dei produttori di Isolamento a Cappotto), per garantire la qualità degli interventi, è fondamentale verificare la qualità e conformità di questi isolanti, anche per non precludere l’accesso del progetto ai benefici fiscali del Superbonus 110%.

Per accedere ai benefici fiscali del Superbonus 110% è infatti fondamentale che i materiali isolanti rispondano ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Quindi, sia i produttori che gli installatori, devono verificare che i prodotti isolanti in EPS siano accompagnati dai documenti specifici richiesti, compilati in modo corretto e nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Infatti sebbene il materiale possa risultare idoneo per gli utilizzi previsti, potrebbe infatti non consentire l’accesso al beneficio del Superbonus 110% in quanto non rispondente ai CAM causando non pochi problemi.

Superbonus 110 dubbi e incertezze

Inoltre restano ancora sul Superbonus 110 dubbi e incertezze che hanno portato ad un’ulteriore interrogazione al Mef al fine di dipanare qualsiasi dubbio.

Ad esempio:

  • Se il superbonus 110 che può essere utilizzato per l’eliminazione delle barriere architettoniche possa avere per oggetto, oltre a ascensori e montacarichi, anche i montascale.
  • Se è possibile accedere al superbonus 110 per i lavori effettuati su un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini, dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza.
  • Inoltre viene chiesto di far chiarezza sui massimali di spesa per i pannelli fotovoltaici, in particolare se sono comprese anche le sonde geotermiche.

In attesa di ricevere delle risposte chiare al riguardo, resta comunque il fatto che il Superbonus 110% rimane un’occasione unica per riqualificare le nostre città in chiave green, un ausilio da utilizzare consapevolmente affidandosi a mani esperte che ci possano guidare con chiarezza.

Se desiderate a questo punto ulteriori informazioni, sulla proroga del superbonus e come usufruirne, potete rivolgervi a noi di CIVER coperture S.C.

Potete venite nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, oppure telefonare al +39 045 9251178 o compilare il FORM che trovate a questa pagina per essere ricontattati.

            Il Team di Civer S.C.

Bonus facciate 2021

Bonus facciate 2021

Il bonus facciate è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 senza sostanziali novità rispetto allo scorso anno.

Sono quindi ancora validi come riferimenti per l’applicazione la circolare n. 2, inoltre la guida dell’Agenzia delle Entrate è stata ora aggiornata a luglio 2021.

Prorogato il bonus facciate a tutto il 2021

Introdotto dalla legge di bilancio 2020, il bonus per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti è stato prorogato dalla legge di bilancio 2021 anche alle spese sostenute quest’anno.

L’agevolazione consiste in una detrazione di imposta, pari al 90% delle spese documentate, sostenute dunque negli anni 2020 e 2021.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

A differenza delle altre agevolazioni edilizie, ed è questa la cosa particolarmente interessante, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Come usufruire del bonus facciate 2021

Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

È interessante il fatto che beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.

Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate come l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, l’Iva, l’imposta di bollo e molto altro.

La novità dello sconto in fattura e della cessione del credito

Tra le novità vi è quella particolarmente ghiotta che, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, il contribuente che sostiene le spese può ottenere uno sconto in fattura o cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate si precisa che le due scelte alternative alla detrazione vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate, solo in via telematica, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento direttoriale del 12 ottobre 2020.

La comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Tutti i beneficiari della detrazione possono richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito, compresi coloro che, concretamente, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.

Quindi con queste novità si allarga la platea di coloro che possono usufruire dei benefici offerti dal bonus facciate.

Se desiderate a questo punto ulteriori informazioni, sulla proroga del superbonus e come usufruirne, potete rivolgervi a noi di CIVER coperture S.C.

Potete venite nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, oppure telefonare al +39 045 9251178 o compilare il FORM che trovate a questa pagina per essere ricontattati.

            Il Team di Civer S.C.

14 Luglio 2021 by creativart 0 Comments

Proroga del superbonus fino a dicembre 2022

Con il via libera di queste ore da parte dell’Ecofin al PNRR italiano (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), diventa definitiva la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 e delle opzioni per la cessione del credito d’imposta o per lo “sconto in fattura” previste dalla Manovra 2021, a tutto il 2022.

Vediamo a questo punto di mettere un po’ di ordine e comprendere quali saranno le prossime scadenze per il Superbonus 110%.

(Per vedere quali tipi di interventi possono essere realizzati grazie al superbonus 110 ti invitiamo a rileggere la breve guida che avevamo pubblicato a dicembre)

Proroga del superbonus fino a dicembre 2022, e ora?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021 erano state previste delle proroghe alle detrazioni fiscali del superbonus 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), alcune delle quali “superate” dalla successiva pubblicazione e conversione in legge del Decreto Legge n. 59/2021.

In particolare, l’attesa riguardava:

  • la proroga “diffusa” al 30 giugno 2022 per utilizzare le detrazioni;
  • la proroga a tutto il 2022 per esercitare le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Proroghe che nella legge di Bilancio 2021 erano state inserite all’art. 1 comma 66, lettera a.1 e comma 67.

Proroghe che, come previsto dal successivo comma 74 necessitavano di conferma da parte dell’Ecofin.

Pertanto, come recitava l’articolo 1 comma 74 della legge 178/2020, grazie “alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea”, si può ora affermare che è certa:

  • la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 come prima scadenza;
  • la proroga delle opzioni per la cessione del credito d’imposta o per lo “sconto in fattura” al 31 dicembre 2022.

Vediamo quindi di ricapitolare quali saranno le prossime scadenze, grazie alla proroga del superbonus 110.

Scadenze del Superbonus 110%

Prossime scadenze per:

  • Edifici unifamiliari, scadenza al 30/06/2022
  • Condomìni, scadenza al 31/12/2022

Nel dettaglio (vedi anche la tabella allegata):

  • 31 dicembre 2022, per i condomìni “civilistici”, senza ulteriori condizioni;
  • 30 giugno 2022, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”), estendibile al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori;
  • 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Questa proroga del superbonus lascia quindi aperta per molti soggetti la possibilità di programmare ed effettuare interventi di ammodernamento volti principalmente al risparmio energetico, in linea con i nuovi obiettivi dell’unione Europea.

Se desiderate a questo punto ulteriori informazioni, sulla proroga del superbonus e come usufruirne, potete rivolgervi a noi di CIVER coperture S.C.

Potete venite nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, oppure telefonare al +39 045 9251178 o compilare il FORM che trovate a questa pagina per essere ricontattati.

            Il Team di Civer S.C.

10 Giugno 2021 by creativart 0 Comments

Nuove normative per la tutela dell’ambiente

La tutela dell’ambiente non è più prorogabile.

Problemi legati all’inquinamento, al surriscaldamento globale, alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità ci spingono a riconsiderare il modo in cui utilizziamo le risorse e trattiamo l’ambiente intorno a noi.

Questo chiaramente ci porta a riconsiderare anche il modo in cui costruiamo gli edifici.

Tutela dell’ambiente nella costituzione italiana

È di qualche ora fa la notizia (9 giugno 2021) che anche l’Italia ha fatto un deciso passo avanti nella direzione di una maggior tutela dell’ambiente intorno a noi, che dovrà essere garantita dalla Costituzione.

Il Senato italiano ha infatti approvato, in prima deliberazione, un disegno di legge costituzionale che inserisce nella Carta Costituzionale l’attenzione all’ambiente, agli ecosistemi e alla biodiversità, sulla scia di quanto già fatto da altri Paesi europei.

Cosa significa?

Il disegno di legge modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Oltre al paesaggio e al patrimonio storico della nazione, già presenti tra gli ambiti di tutela, nella Costituzione saranno inseriti anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

Questo perché, come indicato dalla nuova norma, la tutela dell’ambiente in generale risponde all’interesse delle future generazioni.

L’iniziativa economica, che la Costituzione ha sempre riconosciuto come libera, a condizione che non si svolga in contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità, dovrà ora anche svolgersi in modo da non compromettere la salute e l’ambiente.

Costruire Green

Questo chiaramente chiama anche in causa il modo in cui costruiamo gli edifici.

Essi ora, non dovranno solamente rispettare le normative paesaggistiche e del patrimonio storico, ma anche l’ambiente, ponendo in essere tutte quelle pratiche costruttive che ne garantiscano la salvaguardia.

Questo potrà significa, ad esempio, utilizzare materiali riflettenti e a basso assorbimento di calore, nella costruzione delle facciate e dei tetti.

Effettuare interventi di edilizia climatica, come tetti e pareti verdi, boschi verticali, barriere alberate ombreggianti, sistemi di coibentazione e ventilazione naturale, tetti freddi e tetti ventilati.

Creare sistemi di raccolta delle acque meteoriche, con depurazione e accumulo finalizzato al riciclo per usi non umani, come per l’irrigazione di giardini o nelle cassette dei WC e molto altro ancora.

Solo il tempo dirà quale sarà l’impatto di questa modifica costituzionale e se andrà a buon fine, certo che, la salvaguardia e la tutela dell’ambiente non sono più prorogabili.

Se desiderate ulteriori informazioni, scoprire come potete costruire o ristrutturare la vostra abitazione in chiave green, magari usando gli incentivi previsti nel Superbonus 110%, potete rivolgervi a noi di CIVER coperture S.C.

Potete venite nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, oppure telefonare al +39 045 9251178 o compilare il FORM che trovate a questa pagina.

            Il Team di Civer S.C.

Anche l’isolamento della copertura beneficia del superbonus 110

L’ isolamento della copertura di una casa, l’isolamento del tetto, può beneficiare del superbonus 110%, ma in che modo? Quali sono le condizioni?

Isolare il tetto per una casa migliore

Un edificio per essere ben isolato deve prevedere l’uso di materiali isolanti di idoneo spessore al fine di migliorarne il comfort interno.

In particolare le pareti perimetrali, i basamenti e le coperture e i sottotetti devono essere isolate.

Un edificio coibentato serve a migliorare il comfort abitativo, garantendo sia un isolamento termico che acustico, e quindi un risparmio energetico.

Ma in che modo si può usufruire del superbonus 110 nel momento in cui decidiamo di effettuare l’isolamento della copertura?

L’isolamento della copertura e superbonus 110

Grazie alla legge di bilancio 2021, gli interventi di coibentazione del tetto rientrano a pieno titolo nel Superbonus 110%.

Il tetto di un edificio è la sommità dello stesso e come spesso accade esso sovrasta una zona denominata sottotetto, di uso e proprietà comune, spesso privo di impianto di riscaldamento. Questa caratteristica, peculiare di alcuni immobili, ha portato a integrare la definizione contenuta nell’art.119 del Dl rilancio: in pratica, il tetto concorre al calcolo del 25% della superficie lorda disperdente al fine di poter ammettere al 110% gli interventi di coibentazione degli immobili.

Grazie a questa precisazione inclusa nella Legge di bilancio 2021, ora gli interventi di isolamento della copertura, o di coibentazione del tetto, sono ammessi al 110%, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66 Legge n°178/2020).

Da qui, la presenza di un sottotetto non riscaldato non è più di ostacolo per usufruire del superbonus per il rifacimento del tetto. 

Ribadiamo, i tetti sono sempre inclusi nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%, essendo inserito nel complesso delle pareti orizzontali, verticali e inclinate sulle quali poter intervenire con la coibentazione dell’immobile.

Che ci sia sottotetto e che non sia riscaldato, non conta ai fini del 110%.

Se desiderate ulteriori informazioni per poter usufruire degli incentivi previsti, per l’isolamento del tetto, o per il rifacimento tetto, potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.

Superbonus 110 rischi e pericoli da evitare

Il superbonus 110 rischi e pericoli da evitare.

Il superbonus 110% è sicuramente un’occasione unica per rinnovare un patrimonio immobiliare, quello italiano, ormai vetusto ed energivoro.

Vuol dire però che sarà possibile rinnovare la propria abitazione senza spendere un euro, gratis, e il tutto a carico dello stato?

In articoli precedenti ci siamo concentrati su quale occasione unica fosse rappresentata da questo super incentivo ora prorogato fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.

Ma che dire delle possibili problematiche che potrebbero impedirci di usufruire di questa agevolazione? Quali sono i rischi e i pericoli?

tutto bello ma …

Sicuramente il Superbonus 110% è la più grande opportunità per abbattere i costi di una ristrutturazione.

Ma questo non significa che sia completamente a costo zero o che non nasconda dei rischi.

In questo articolo ” superbonus 110 rischi e pericoli da evitare” ci concentreremo su due possibili problematiche che potrebbero inficiare la possibilità di usufruire dell’agevolazione.

superbonus 110 rischi e pericoli

La prima insidia da inserire sotto la voce superbonus 110 rischi e pericoli è quella rappresentata dalla “Regolarità Catastale e Urbanistica”.

difformità catastale

Ricordiamo che i controlli burocratici su questi tipi di interventi saranno massicci, e lo Stato andrà a caccia di ogni appiglio per contestare l’erogazione di questo credito.

Una “difformità catastale” rientra nel concetto di abuso edilizio.

Anche una piccola differenza rispetto a quanto depositato in catasto può configurarsi come difformità.

Questo assunto, valido in realtà per qualsiasi tipo di intervento edilizio, è da tenere in considerazione a maggior ragione per una misura incentivante come quella prevista dal d.l. 34/2020; l’art. 49 del Testo unico edilizia (d.P.R. n. 380/2001), infatti, prevede espressamente che gli interventi non autorizzati o realizzati in difformità (oltre la soglia di “tolleranza” del 2% per unità immobiliare prevista dall’art. 34-bis del Testo unico) non possono beneficiare di agevolazioni fiscali.

Tanto per capirci, una finestra posizionata 20 centimetri più a destra rispetto alle planimetrie depositate presso il catasto, un muro interno abbattuto per allargare la zona giorno, una tramezza eretta per dividere due ambienti … queste sono tutte difformità, che andranno sanate PRIMA di ipotizzare quali interventi effettuare per avere accesso all’incentivo.

Sarà il proprietario dell’immobile che presenta tali difformità, con l’assistenza di tecnici e legali e chiaramente a proprie spese, a mettere in atto quanto necessario al fine di sanare la sua posizione.

congruità dei prezzi

Questo è un altro aspetto che va inserito nella serie superbonus 110 rischi e pericoli.

Nell’articolo 119 del Decreto che contiene la super misura del 110% per l’efficienza energetica al comma 2 è indicato che questi interventi vanno effettuati nei “limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica previsti dalla legislazione vigente…”

Un aspetto questo non trascurabile.

Ci sono dei massimali di spesa previsti dal Decreto legge 63/2013 che indicano quali sono i prezzi massimi degli interventi per usufruire dell’agevolazione e il comma 2 fa proprio riferimento a quel Decreto.

Le cifre per le quali si chiede l’accesso al Superbonus 110% dovranno essere congrue ad un prezziario “medio” che determina le cifre minime e massime per ogni tipologia di lavoro.

I prezziari applicabili sono in genere due, uno nazionale e uno regionale, ed è fondamentale che la ditta che eseguirà i lavori non sbagli i prezzi indicati nel preventivo.

Facciamo un esempio: vogliamo eseguire un intervento di efficienza energetica per rientrare nell’agevolazione del superbonus 110% e decidiamo di coibentare la casa con un cappotto esterno.

Mettiamo che il costo preventivato si aggiri intorno ai 70 euro al metro quadrato (prezzo puramente indicativo), mentre il prezziario indichi un costo di 50 euro (prezzo puramente indicativo),.

In questo caso il valore massimo dell’incentivo, indicato nell’allegato della Legge 63/2013, è pari a 50 euro al metro quadrato il che significa che la differenza (70 – 50 = € 20 al metro quadro) rimarrà a carico del committente. 

Quindi diciamo che non sarà proprio un intervento a costo zero.

e se qualcosa non va? chi paga?

Tutti gli aspetti fin qui indicati danno un’idea delle complessità connesse all’accesso all’incentivo e anche del rischio che emergano problematiche non anticipate in un primo momento.

Il rischio principale è ovviamente che le autorità competenti per i controlli (Agenzia delle Entrate ed ENEA) riscontrino il difetto dei presupposti e che ciò determini la decadenza dal beneficio percepito, con il recupero del contributo e l’applicazione di interessi e sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 24/E/2020) che il recupero della detrazione non spettante sarà effettuato nei confronti del beneficiario dell’agevolazione (quindi il committente), ma che vige la responsabilità in solido del fornitore che abbia applicato lo sconto o del cessionario del credito fiscale “in presenza di concorso nella violazione”, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997.

Quindi, qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione.

Tale importo sarà inoltre maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Oltre alle sanzioni penali, nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

quindi che fare?

In conclusione possiamo dire che quella rappresentata dal superbonus 110% è sicuramente un’occasione unica per rinnovare un patrimonio immobiliare ormai datato, ma nasconde comunque dei rischi che vanno esaminati con attenzione prima di prendere qualsiasi decisione.

Proprio per questo, se desiderate ulteriori informazioni, noi di Civer SC, saremo pronti a guidarvi e ad aiutarvi a cogliere queste opportunità.

Potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto o telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.

Mini guida al superbonus 110%

Da qualche mese il superbonus 110% è pienamente operativo.

Chi possono usufruirne? In quali contesti si può usare? Come usufruirne?

Il decreto rilancio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (18 luglio 2020) del decreto rilancio e in particolare grazie all’articolo 119, sono stati definiti chiaramente gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito relativi al superbonus 110%.

Vediamo quindi di riassumere quanto indicato fino ad ora.

Chi può beneficiare del superbonus 110% ?

I beneficiari sono:

  • condomìni;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus, associazioni di volontariato e associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.

In quali contesti si applica?

La detrazione come indicato nel decreto rilancio si applica a:

  • prime case e seconde case in condominio le quali hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica.
  • Inoltre anche le prime e seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica.
  • la detrazione invece non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Come si può usufruire del BONUS?

Fondamentalmente esistono 3 modi per poter usufruire del superbonus 110%.

Una prima modalità consiste nell’utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, ad esempio, se il proprietario ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno;

Una seconda modalità è quella del trasferimento del credito o cessione alla DITTA che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. 

Oppure il privato potrà trasferire il credito ad una BANCA.

L’opzione general contractor

L’enorme numero di adempimenti gravanti sui professionisti ma anche sui committenti (si pensi agli oltre 40 documenti da presentare alla banca per chi sceglie di cedere il credito) sono un deterrente potente.

Per questo stanno fiorendo i “general contractor” che si offrono di gestire tutto, dalla banca all’impresa, dalle certificazioni agli sconti in fattura.

Questa di fatto è un’altra possibilità per usufruire del superbonus 110%.

Ma tutto questo costa e chi vuole dormire sonni tranquilli deve mettere in conto un 20-30% dell’importo da spendere tra i mille rivoli di consulenze che serviranno a tutelarlo.

Si dovrà anche scegliere con cura tra offerte che non sempre provengono da strutture davvero attrezzate e competenti.

Cosa fare a questo punto?

A questo punto la prima cosa da fare è contattare un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità e un sopralluogo, potrà consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.

Poi si provvederà ad un’iniziale certificazione APE (attestato prestazione energetica) essenziale per certificare il miglioramento di due classi energetiche.

Quindi, grazie ai lavori di qualificazione energetica come l’installazione di un cappotto termico, la sostituzione delle caldaie, il rifacimento tetto (un modo anche per effettuare lo smaltimento amianto) … la vostra abitazione potrà effettuare un miglioramento di due classi energetiche essenziale per usufruire del superbonus 110%.

Ricordiamo che una corretta fase progettuale è fondamentale per evitare di incorrere in problematiche in fase esecutiva che possono minare la stessa fruizione della detrazione fiscale.

Proprio per questo, se desiderate ulteriori informazioni, noi di Civer SC, saremo pronti a guidarvi e ad aiutarvi a cogliere queste opportunità.

Potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto o telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.

24 Giugno 2020 by creativart 0 Comments

Come migliorare la classe energetica di 2 livelli

Migliorare la classe energetica della propria abitazione per farle fare un salto di 2 classi potrebbe essere la parola chiave dei prossimi mesi.

Ecobonus 110% e decreto rilancio

Con il DECRETO RILANCIO del 19 maggio 2020 sono state introdotte diverse NOVITÀ in grado di accelerare la ripartenza dopo lo stop forzato di 2 mesi causa coronavirus Covid-19.

Tra queste novità vi è sicuramente la possibilità di usufruire di un super ECOBONUS al 110%, in pratica poter effettuare dei lavori di riqualificazione della propria abitazione senza spendere nulla.

Immagina di poter rendere la vostra abitazione antisismica, poter effettuare una bonifica dell’amianto che ancora si annida nella tua casa, cambiare la caldaia con una meno energivora, … e molto altro, il tutto senza spendere nulla.

Qual è il segreto?

Far fare alla propria abitazione un salto di 2 classi energetiche, passare da una classe G a una F, E, D, C, B, A, A1, A2, A3, A4.

Cosa sono le classi energetiche

Innanzitutto vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Ogni abitazione appartiene ad una data classe energetica.

Purtroppo la maggior parte delle case, specialmente le meno recenti, ricadono in classi energetiche basse, come forse ci accorgiamo dalla nostra bolletta, questo perché in passato venivano utilizzati materiali termicamente poco performanti.

La classe energetica viene segnalata all’interno dell’attestato di prestazione energetica APE redatto da un professionista abilitato.

Per facilitare la lettura dell’attestato APE ai non addetti ai lavori, la norma ha istituito le classi energetiche, assegnandogli dei colori diversi.

Lo stesso sistema che ci interessa quando acquistiamo un nuovo elettrodomestico.

In tutto abbiamo 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G.

La A4 è la più efficiente, mentre, la G la peggiore, ovviamente.

A questo punto la domanda che ci interessa è …

Come migliorare la classe energetica della propria abitazione di 2 classi?

Un primo passaggio è individuare a quale classe appartiene la tua casa.

Puoi far questo chiedendo l’aiuto ad un professionista specializzato il quale prontamente individuerà la classe energetica attuale e potrà indicarti quali interventi effettuare per raggiungere il tuo obbiettivo.

Comunque in linea di principio ecco alcuni interventi che ti permetteranno di ottenere il risultato voluto:

  • Installazione di un cappotto termico. In questo caso se parliamo di un edificio in classe G, basterebbe questo semplice intervento per fare un salto di 2 classi.
  • Installazione una caldaia a condensazione modulante con sistema di regolazione della temperatura evoluto di V livello con sonda esterna.
  • Effettuare un isolamento del solaio del sottotetto.
  • Sostituzione degli infissi e coibentazione dei cassonetti.
  • L’installazione di una pompa di calore.

L’installazione di un impianto fotovoltaico invece può ricevere i benefici dell’ecobonus se abbinato ad uno degli interventi elencati sopra.

In conclusione

Dopo l’emanazione del Decreto Rilancio, l’obiettivo di ridurre di due classi energetiche l’efficienza della tua casa è a portata di mano.

Vedrai migliorare le prestazioni energetiche del tuo appartamento, e in più ti verrà restituito il 110% di quanto hai speso grazie alle detrazioni sulle tasse Irpef.

Certo, devi prima consultarti con un professionista in grado di fare con te delle reali valutazioni e uno studio adeguato.

Speriamo però che con questo articolo siamo riusciti a dipanare qualche dubbio e darti qualche utile idea.

Se desideri saperne di più, sentiti libero di contattarci di persona, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, telefonando oppure compilando questo form.

Civer S.C.