Category: Normativa

14 Luglio 2021 by creativart 0 Comments

Proroga del superbonus fino a dicembre 2022

Con il via libera di queste ore da parte dell’Ecofin al PNRR italiano (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), diventa definitiva la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 e delle opzioni per la cessione del credito d’imposta o per lo “sconto in fattura” previste dalla Manovra 2021, a tutto il 2022.

Vediamo a questo punto di mettere un po’ di ordine e comprendere quali saranno le prossime scadenze per il Superbonus 110%.

(Per vedere quali tipi di interventi possono essere realizzati grazie al superbonus 110 ti invitiamo a rileggere la breve guida che avevamo pubblicato a dicembre)

Proroga del superbonus fino a dicembre 2022, e ora?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021 erano state previste delle proroghe alle detrazioni fiscali del superbonus 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), alcune delle quali “superate” dalla successiva pubblicazione e conversione in legge del Decreto Legge n. 59/2021.

In particolare, l’attesa riguardava:

  • la proroga “diffusa” al 30 giugno 2022 per utilizzare le detrazioni;
  • la proroga a tutto il 2022 per esercitare le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Proroghe che nella legge di Bilancio 2021 erano state inserite all’art. 1 comma 66, lettera a.1 e comma 67.

Proroghe che, come previsto dal successivo comma 74 necessitavano di conferma da parte dell’Ecofin.

Pertanto, come recitava l’articolo 1 comma 74 della legge 178/2020, grazie “alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea”, si può ora affermare che è certa:

  • la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 come prima scadenza;
  • la proroga delle opzioni per la cessione del credito d’imposta o per lo “sconto in fattura” al 31 dicembre 2022.

Vediamo quindi di ricapitolare quali saranno le prossime scadenze, grazie alla proroga del superbonus 110.

Scadenze del Superbonus 110%

Prossime scadenze per:

  • Edifici unifamiliari, scadenza al 30/06/2022
  • Condomìni, scadenza al 31/12/2022

Nel dettaglio (vedi anche la tabella allegata):

  • 31 dicembre 2022, per i condomìni “civilistici”, senza ulteriori condizioni;
  • 30 giugno 2022, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”), estendibile al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori;
  • 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Questa proroga del superbonus lascia quindi aperta per molti soggetti la possibilità di programmare ed effettuare interventi di ammodernamento volti principalmente al risparmio energetico, in linea con i nuovi obiettivi dell’unione Europea.

Se desiderate a questo punto ulteriori informazioni, sulla proroga del superbonus e come usufruirne, potete rivolgervi a noi di CIVER coperture S.C.

Potete venite nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, oppure telefonare al +39 045 9251178 o compilare il FORM che trovate a questa pagina per essere ricontattati.

            Il Team di Civer S.C.

10 Giugno 2021 by creativart 0 Comments

Nuove normative per la tutela dell’ambiente

La tutela dell’ambiente non è più prorogabile.

Problemi legati all’inquinamento, al surriscaldamento globale, alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità ci spingono a riconsiderare il modo in cui utilizziamo le risorse e trattiamo l’ambiente intorno a noi.

Questo chiaramente ci porta a riconsiderare anche il modo in cui costruiamo gli edifici.

Tutela dell’ambiente nella costituzione italiana

È di qualche ora fa la notizia (9 giugno 2021) che anche l’Italia ha fatto un deciso passo avanti nella direzione di una maggior tutela dell’ambiente intorno a noi, che dovrà essere garantita dalla Costituzione.

Il Senato italiano ha infatti approvato, in prima deliberazione, un disegno di legge costituzionale che inserisce nella Carta Costituzionale l’attenzione all’ambiente, agli ecosistemi e alla biodiversità, sulla scia di quanto già fatto da altri Paesi europei.

Cosa significa?

Il disegno di legge modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Oltre al paesaggio e al patrimonio storico della nazione, già presenti tra gli ambiti di tutela, nella Costituzione saranno inseriti anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

Questo perché, come indicato dalla nuova norma, la tutela dell’ambiente in generale risponde all’interesse delle future generazioni.

L’iniziativa economica, che la Costituzione ha sempre riconosciuto come libera, a condizione che non si svolga in contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità, dovrà ora anche svolgersi in modo da non compromettere la salute e l’ambiente.

Costruire Green

Questo chiaramente chiama anche in causa il modo in cui costruiamo gli edifici.

Essi ora, non dovranno solamente rispettare le normative paesaggistiche e del patrimonio storico, ma anche l’ambiente, ponendo in essere tutte quelle pratiche costruttive che ne garantiscano la salvaguardia.

Questo potrà significa, ad esempio, utilizzare materiali riflettenti e a basso assorbimento di calore, nella costruzione delle facciate e dei tetti.

Effettuare interventi di edilizia climatica, come tetti e pareti verdi, boschi verticali, barriere alberate ombreggianti, sistemi di coibentazione e ventilazione naturale, tetti freddi e tetti ventilati.

Creare sistemi di raccolta delle acque meteoriche, con depurazione e accumulo finalizzato al riciclo per usi non umani, come per l’irrigazione di giardini o nelle cassette dei WC e molto altro ancora.

Solo il tempo dirà quale sarà l’impatto di questa modifica costituzionale e se andrà a buon fine, certo che, la salvaguardia e la tutela dell’ambiente non sono più prorogabili.

Se desiderate ulteriori informazioni, scoprire come potete costruire o ristrutturare la vostra abitazione in chiave green, magari usando gli incentivi previsti nel Superbonus 110%, potete rivolgervi a noi di CIVER coperture S.C.

Potete venite nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, oppure telefonare al +39 045 9251178 o compilare il FORM che trovate a questa pagina.

            Il Team di Civer S.C.

Anche l’isolamento della copertura beneficia del superbonus 110

L’ isolamento della copertura di una casa, l’isolamento del tetto, può beneficiare del superbonus 110%, ma in che modo? Quali sono le condizioni?

Isolare il tetto per una casa migliore

Un edificio per essere ben isolato deve prevedere l’uso di materiali isolanti di idoneo spessore al fine di migliorarne il comfort interno.

In particolare le pareti perimetrali, i basamenti e le coperture e i sottotetti devono essere isolate.

Un edificio coibentato serve a migliorare il comfort abitativo, garantendo sia un isolamento termico che acustico, e quindi un risparmio energetico.

Ma in che modo si può usufruire del superbonus 110 nel momento in cui decidiamo di effettuare l’isolamento della copertura?

L’isolamento della copertura e superbonus 110

Grazie alla legge di bilancio 2021, gli interventi di coibentazione del tetto rientrano a pieno titolo nel Superbonus 110%.

Il tetto di un edificio è la sommità dello stesso e come spesso accade esso sovrasta una zona denominata sottotetto, di uso e proprietà comune, spesso privo di impianto di riscaldamento. Questa caratteristica, peculiare di alcuni immobili, ha portato a integrare la definizione contenuta nell’art.119 del Dl rilancio: in pratica, il tetto concorre al calcolo del 25% della superficie lorda disperdente al fine di poter ammettere al 110% gli interventi di coibentazione degli immobili.

Grazie a questa precisazione inclusa nella Legge di bilancio 2021, ora gli interventi di isolamento della copertura, o di coibentazione del tetto, sono ammessi al 110%, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66 Legge n°178/2020).

Da qui, la presenza di un sottotetto non riscaldato non è più di ostacolo per usufruire del superbonus per il rifacimento del tetto. 

Ribadiamo, i tetti sono sempre inclusi nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%, essendo inserito nel complesso delle pareti orizzontali, verticali e inclinate sulle quali poter intervenire con la coibentazione dell’immobile.

Che ci sia sottotetto e che non sia riscaldato, non conta ai fini del 110%.

Se desiderate ulteriori informazioni per poter usufruire degli incentivi previsti, per l’isolamento del tetto, o per il rifacimento tetto, potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.

Superbonus 110 rischi e pericoli da evitare

Il superbonus 110 rischi e pericoli da evitare.

Il superbonus 110% è sicuramente un’occasione unica per rinnovare un patrimonio immobiliare, quello italiano, ormai vetusto ed energivoro.

Vuol dire però che sarà possibile rinnovare la propria abitazione senza spendere un euro, gratis, e il tutto a carico dello stato?

In articoli precedenti ci siamo concentrati su quale occasione unica fosse rappresentata da questo super incentivo ora prorogato fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.

Ma che dire delle possibili problematiche che potrebbero impedirci di usufruire di questa agevolazione? Quali sono i rischi e i pericoli?

tutto bello ma …

Sicuramente il Superbonus 110% è la più grande opportunità per abbattere i costi di una ristrutturazione.

Ma questo non significa che sia completamente a costo zero o che non nasconda dei rischi.

In questo articolo ” superbonus 110 rischi e pericoli da evitare” ci concentreremo su due possibili problematiche che potrebbero inficiare la possibilità di usufruire dell’agevolazione.

superbonus 110 rischi e pericoli

La prima insidia da inserire sotto la voce superbonus 110 rischi e pericoli è quella rappresentata dalla “Regolarità Catastale e Urbanistica”.

difformità catastale

Ricordiamo che i controlli burocratici su questi tipi di interventi saranno massicci, e lo Stato andrà a caccia di ogni appiglio per contestare l’erogazione di questo credito.

Una “difformità catastale” rientra nel concetto di abuso edilizio.

Anche una piccola differenza rispetto a quanto depositato in catasto può configurarsi come difformità.

Questo assunto, valido in realtà per qualsiasi tipo di intervento edilizio, è da tenere in considerazione a maggior ragione per una misura incentivante come quella prevista dal d.l. 34/2020; l’art. 49 del Testo unico edilizia (d.P.R. n. 380/2001), infatti, prevede espressamente che gli interventi non autorizzati o realizzati in difformità (oltre la soglia di “tolleranza” del 2% per unità immobiliare prevista dall’art. 34-bis del Testo unico) non possono beneficiare di agevolazioni fiscali.

Tanto per capirci, una finestra posizionata 20 centimetri più a destra rispetto alle planimetrie depositate presso il catasto, un muro interno abbattuto per allargare la zona giorno, una tramezza eretta per dividere due ambienti … queste sono tutte difformità, che andranno sanate PRIMA di ipotizzare quali interventi effettuare per avere accesso all’incentivo.

Sarà il proprietario dell’immobile che presenta tali difformità, con l’assistenza di tecnici e legali e chiaramente a proprie spese, a mettere in atto quanto necessario al fine di sanare la sua posizione.

congruità dei prezzi

Questo è un altro aspetto che va inserito nella serie superbonus 110 rischi e pericoli.

Nell’articolo 119 del Decreto che contiene la super misura del 110% per l’efficienza energetica al comma 2 è indicato che questi interventi vanno effettuati nei “limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica previsti dalla legislazione vigente…”

Un aspetto questo non trascurabile.

Ci sono dei massimali di spesa previsti dal Decreto legge 63/2013 che indicano quali sono i prezzi massimi degli interventi per usufruire dell’agevolazione e il comma 2 fa proprio riferimento a quel Decreto.

Le cifre per le quali si chiede l’accesso al Superbonus 110% dovranno essere congrue ad un prezziario “medio” che determina le cifre minime e massime per ogni tipologia di lavoro.

I prezziari applicabili sono in genere due, uno nazionale e uno regionale, ed è fondamentale che la ditta che eseguirà i lavori non sbagli i prezzi indicati nel preventivo.

Facciamo un esempio: vogliamo eseguire un intervento di efficienza energetica per rientrare nell’agevolazione del superbonus 110% e decidiamo di coibentare la casa con un cappotto esterno.

Mettiamo che il costo preventivato si aggiri intorno ai 70 euro al metro quadrato (prezzo puramente indicativo), mentre il prezziario indichi un costo di 50 euro (prezzo puramente indicativo),.

In questo caso il valore massimo dell’incentivo, indicato nell’allegato della Legge 63/2013, è pari a 50 euro al metro quadrato il che significa che la differenza (70 – 50 = € 20 al metro quadro) rimarrà a carico del committente

Quindi diciamo che non sarà proprio un intervento a costo zero.

e se qualcosa non va? chi paga?

Tutti gli aspetti fin qui indicati danno un’idea delle complessità connesse all’accesso all’incentivo e anche del rischio che emergano problematiche non anticipate in un primo momento.

Il rischio principale è ovviamente che le autorità competenti per i controlli (Agenzia delle Entrate ed ENEA) riscontrino il difetto dei presupposti e che ciò determini la decadenza dal beneficio percepito, con il recupero del contributo e l’applicazione di interessi e sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 24/E/2020) che il recupero della detrazione non spettante sarà effettuato nei confronti del beneficiario dell’agevolazione (quindi il committente), ma che vige la responsabilità in solido del fornitore che abbia applicato lo sconto o del cessionario del credito fiscale “in presenza di concorso nella violazione”, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997.

Quindi, qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione.

Tale importo sarà inoltre maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Oltre alle sanzioni penali, nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

quindi che fare?

In conclusione possiamo dire che quella rappresentata dal superbonus 110% è sicuramente un’occasione unica per rinnovare un patrimonio immobiliare ormai datato, ma nasconde comunque dei rischi che vanno esaminati con attenzione prima di prendere qualsiasi decisione.

Proprio per questo, se desiderate ulteriori informazioni, noi di Civer SC, saremo pronti a guidarvi e ad aiutarvi a cogliere queste opportunità.

Potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto o telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.

Mini guida al superbonus 110%

Da qualche mese il superbonus 110% è pienamente operativo.

Chi possono usufruirne? In quali contesti si può usare? Come usufruirne?

Il decreto rilancio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (18 luglio 2020) del decreto rilancio e in particolare grazie all’articolo 119, sono stati definiti chiaramente gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito relativi al superbonus 110%.

Vediamo quindi di riassumere quanto indicato fino ad ora.

Chi può beneficiare del superbonus 110% ?

I beneficiari sono:

  • condomìni;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus, associazioni di volontariato e associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.

In quali contesti si applica?

La detrazione come indicato nel decreto rilancio si applica a:

  • prime case e seconde case in condominio le quali hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica.
  • Inoltre anche le prime e seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica.
  • la detrazione invece non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Come si può usufruire del BONUS?

Fondamentalmente esistono 3 modi per poter usufruire del superbonus 110%.

Una prima modalità consiste nell’utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, ad esempio, se il proprietario ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno;

Una seconda modalità è quella del trasferimento del credito o cessione alla DITTA che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. 

Oppure il privato potrà trasferire il credito ad una BANCA.

L’opzione general contractor

L’enorme numero di adempimenti gravanti sui professionisti ma anche sui committenti (si pensi agli oltre 40 documenti da presentare alla banca per chi sceglie di cedere il credito) sono un deterrente potente.

Per questo stanno fiorendo i “general contractor” che si offrono di gestire tutto, dalla banca all’impresa, dalle certificazioni agli sconti in fattura.

Questa di fatto è un’altra possibilità per usufruire del superbonus 110%.

Ma tutto questo costa e chi vuole dormire sonni tranquilli deve mettere in conto un 20-30% dell’importo da spendere tra i mille rivoli di consulenze che serviranno a tutelarlo.

Si dovrà anche scegliere con cura tra offerte che non sempre provengono da strutture davvero attrezzate e competenti.

Cosa fare a questo punto?

A questo punto la prima cosa da fare è contattare un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità e un sopralluogo, potrà consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.

Poi si provvederà ad un’iniziale certificazione APE (attestato prestazione energetica) essenziale per certificare il miglioramento di due classi energetiche.

Quindi, grazie ai lavori di qualificazione energetica come l’installazione di un cappotto termico, la sostituzione delle caldaie, il rifacimento tetto (un modo anche per effettuare lo smaltimento amianto) … la vostra abitazione potrà effettuare un miglioramento di due classi energetiche essenziale per usufruire del superbonus 110%.

Ricordiamo che una corretta fase progettuale è fondamentale per evitare di incorrere in problematiche in fase esecutiva che possono minare la stessa fruizione della detrazione fiscale.

Proprio per questo, se desiderate ulteriori informazioni, noi di Civer SC, saremo pronti a guidarvi e ad aiutarvi a cogliere queste opportunità.

Potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto o telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.

24 Giugno 2020 by creativart 0 Comments

Come migliorare la classe energetica di 2 livelli

Migliorare la classe energetica della propria abitazione per farle fare un salto di 2 classi potrebbe essere la parola chiave dei prossimi mesi.

Ecobonus 110% e decreto rilancio

Con il DECRETO RILANCIO del 19 maggio 2020 sono state introdotte diverse NOVITÀ in grado di accelerare la ripartenza dopo lo stop forzato di 2 mesi causa coronavirus Covid-19.

Tra queste novità vi è sicuramente la possibilità di usufruire di un super ECOBONUS al 110%, in pratica poter effettuare dei lavori di riqualificazione della propria abitazione senza spendere nulla.

Immagina di poter rendere la vostra abitazione antisismica, poter effettuare una bonifica dell’amianto che ancora si annida nella tua casa, cambiare la caldaia con una meno energivora, … e molto altro, il tutto senza spendere nulla.

Qual è il segreto?

Far fare alla propria abitazione un salto di 2 classi energetiche, passare da una classe G a una F, E, D, C, B, A, A1, A2, A3, A4.

Cosa sono le classi energetiche

Innanzitutto vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Ogni abitazione appartiene ad una data classe energetica.

Purtroppo la maggior parte delle case, specialmente le meno recenti, ricadono in classi energetiche basse, come forse ci accorgiamo dalla nostra bolletta, questo perché in passato venivano utilizzati materiali termicamente poco performanti.

La classe energetica viene segnalata all’interno dell’attestato di prestazione energetica APE redatto da un professionista abilitato.

Per facilitare la lettura dell’attestato APE ai non addetti ai lavori, la norma ha istituito le classi energetiche, assegnandogli dei colori diversi.

Lo stesso sistema che ci interessa quando acquistiamo un nuovo elettrodomestico.

In tutto abbiamo 10 classiA4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G.

La A4 è la più efficiente, mentre, la G la peggiore, ovviamente.

A questo punto la domanda che ci interessa è …

Come migliorare la classe energetica della propria abitazione di 2 classi?

Un primo passaggio è individuare a quale classe appartiene la tua casa.

Puoi far questo chiedendo l’aiuto ad un professionista specializzato il quale prontamente individuerà la classe energetica attuale e potrà indicarti quali interventi effettuare per raggiungere il tuo obbiettivo.

Comunque in linea di principio ecco alcuni interventi che ti permetteranno di ottenere il risultato voluto:

  • Installazione di un cappotto termico. In questo caso se parliamo di un edificio in classe G, basterebbe questo semplice intervento per fare un salto di 2 classi.
  • Installazione una caldaia a condensazione modulante con sistema di regolazione della temperatura evoluto di V livello con sonda esterna.
  • Effettuare un isolamento del solaio del sottotetto.
  • Sostituzione degli infissi e coibentazione dei cassonetti.
  • L’installazione di una pompa di calore.

L’installazione di un impianto fotovoltaico invece può ricevere i benefici dell’ecobonus se abbinato ad uno degli interventi elencati sopra.

In conclusione

Dopo l’emanazione del Decreto Rilancio, l’obiettivo di ridurre di due classi energetiche l’efficienza della tua casa è a portata di mano.

Vedrai migliorare le prestazioni energetiche del tuo appartamento, e in più ti verrà restituito il 110% di quanto hai speso grazie alle detrazioni sulle tasse Irpef.

Certo, devi prima consultarti con un professionista in grado di fare con te delle reali valutazioni e uno studio adeguato.

Speriamo però che con questo articolo siamo riusciti a dipanare qualche dubbio e darti qualche utile idea.

Se desideri saperne di più, sentiti libero di contattarci di persona, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, telefonando oppure compilando questo form.

Civer S.C.

14 Maggio 2020 by creativart 0 Comments

Nuovo Decreto Rilancio ed ecobonus 110%

Con il Nuovo Decreto Rilancio 2020 ed ecobonus 110%, comprendente anche il sismabonus e altre agevolazioni, vi è la possibilità per chi desidera effettuare lavori di riqualificazione energetica e miglioramento abitativo di effettuarli con un costo pari allo ZERO.

La portata di questa occasione può essere riassunta con le parole del Sottosegretario alla presidenza del consiglio Riccardo Fraccaro:

“Esprimo grande soddisfazione per il lavoro sul Superbonus al 110% che verrà approvato con il Decreto Rilancio. I cittadini potranno effettuare lavori con una detrazione superiore alle somme spese o lo sconto totale in fattura, cedendo il credito di imposta alle aziende che a loro volta potranno cederlo a fornitori o istituti bancari”.

Un’occasione unica quindi, un ecobonus 110% pensato per un rilancio dell’economia fortemente in difficoltà a causa di questi mesi di blocco totale per il Coronavirus Covid-19.

Ma cosa significa?

Decreto rilancio 2020 ed ecobonus 110%

In pratica, è previsto un potenziamento al 110% della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Questo beneficio si potrà applicare ad esempio in caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

La detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Però per usufruire di questa opportunità i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Ecobonus 110% i requisiti

Per l’accesso al superbonus del 110%, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Nel loro complesso, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).

Superbonus per gli impianti fotovoltaici

Questo è un aspetto particolarmente interessante.

Vi è infatti la possibilità di accedere al super-ecobonus 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Nell’ecobonus 110% rientrano anche i lavori di messa in sicurezza dei giardini condominiali nonché la rimozione dell’amianto dai tetti.

La cessione del credito

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura:

  • i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
  • per il sisma bonus, la riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

In conclusione

Con questi incentivi non si punta solo ad un rilancio dell’economia, ma ad una vera e propria rivoluzione per migliorare la sicurezza e le prestazioni energetiche degli edifici italiani.

Un sistema unico e nuovo, per la prima volta lo stato si fa carico di un simile ammodernamento.

Com’è possibile?

La risposta sta nella ricaduta che avrà sui conti dello stato l’andamento del settore edilizio. Tra le tasse che le aziende pagheranno, l’occupazione che riprenderà quota e l’indotto che ruota intorno al settore, lo Stato prevede addirittura un bilancio positivo tra i costi e i benefici di questa operazione.

Come usufruirne?

Se desiderate ulteriori informazioni e sapere come usufruire di questa occasione unica, potete contattarci di persona, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, telefonando oppure compilando questo form.

Il Team di Civer S.C.

Bonus casa 2020 ecco le novità

Grazie al Bonus Casa 2020 è possibile realizzare la casa dei tuoi sogni. Bonifica amianto verona, tetti verona, smaltimento eternit verona

13 Novembre 2019 by creativart 0 Comments

Bonus facciate la novità della manovra fiscale

Il bonus facciate è una nuova possibilità di risparmio inserita nell’ultima manovra fiscale.

Con la manovra appena sfornata si è infatti aggiunto questo nuovo incentivo cumulabile con l’ecoincentivo già in vigore.

Ma quali sono gli obiettivi, i limiti, e i beneficiari di questo nuovo provvedimento?

Bonus facciate da quando e per quanto?

Iniziamo a capire da quando entrerà in vigore il bonus facciate.

E la risposta è facile, dal 1° GENNAIO 2020 e come dicevamo sarà cumulabile con l’agevolazione per il risparmio energetico e anche con il bonus ristrutturazioni.

Questo nuovo bonus assicurerà una detrazione del 90% dei costi sostenuti ed è valido solo per il 2020.

Al momento non sappiamo quale sarà il perimetro di questo nuovo beneficio fiscale, in attesa di una circolare del ministero delle Entrate.

Certo, il fatto che rimarrà in vigore solo per il 2020, ci spinge a pensare che appena tutti i dettagli saranno disponibile, si assisterà ad una vera e propria corsa per usufruire di questa opportunità.

L’obiettivo di questo bonus

Come indicato dal ministro dei Beni culturali, nonché ideatore di questa misura, l’obiettivo è: restituire bellezza alle nostre città, con un occhio di riguardo alle periferie.

Per questo il bonus facciate riguarderà tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio.

E come dicevamo non andrà in conflitto con altre misure sul risparmio energetico e ristrutturazioni, perché saranno cumulabili.

Una misura cumulabile con le altre

Per comprendere, in pratica sarà possibile tinteggiare la facciata del nostro edificio e nello stesso tempo eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus, usufruendo di entrambe le detrazioni, quella per le facciate al 90%, senza limiti di spesa e prevista, ricordiamo, solo per il 2020, e quella sull’efficientamento energetico al 65%, che già esiste e che con la manovra è stata prorogata insieme all’agevolazione sulle ristrutturazioni 

Quali saranno i benefici?

I benefici auspicati con questa misura, sono principalmente un rilancio immediato dell’economia, che possa servire da volano per una crescita continua nel tempo.

Resta da vedere quanti ne usufruiranno e quanto costerà alle casse dello stato.

Con la futura circolare delle Entrate sarà inoltre specificata la tipologia degli interventi che rientreranno in questa misura.

Quindi rimaniamo in attesa di futuri chiarimenti che immaginiamo, visto il poco tempo a disposizione, non si faranno attendere molto.

Se desiderate ulteriori informazioni, o scoprire quello che noi di CIVER S.C. possiamo fare per voi, venire nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, oppure telefonando al +39 045 9251178

Il Team di Civer S.C.

5 Agosto 2019 by creativart 0 Comments

Decreto crescita ecco le novità per la casa

Con l’approvazione del Decreto Crescita, D.L. 34/2, da parte del Senato si aprono diverse opportunità anche per chi ha programmato dei lavori in casa.

Decreto Crescita 2019

Il Decreto crescita, come indica il nome, punta ad incentivare la ripresa economica grazie ad alcune agevolazioni fiscali e normative.

Tra le varie agevolazioni vi sono ad esempio, a partire dal 2022, per tutti i fabbricati realizzati da imprese di costruzione con la finalità di vendita, l’esenzione dal pagamento TASI fino a quando gli immobili non siano venduti o non sia stato effettuato il cambio d’uso degli stessi.

Inoltre fino al 2021, l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali, saranno applicate nella misura fissa di 200 euro per il trasferimento di fabbricati a imprese edili, purché queste entro i 10 anni successivi si impegnino nella demolizione e ricostruzione degli stessi fabbricati.

In alternativa si potrà optare alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto della normativa antisismica o con il conseguimento della classe energetica NZEB (Nearly Zero Energy Building), che definisce quegli edifici il cui consumo energetico è pari quasi a zero.

Sconto sul corrispettivo dovuto

Una delle novità di maggior interesse contenute nel Decreto Crescita è data dalla possibilità di usufruire di uno sconto immediato sui lavori effettuati.

In pratica, si potrà optare per un vantaggio immediato sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Quindi, sia che si tratti di sostituzione degli infissi, della sostituzione della caldaia, o di lavori più corposi, si potrà ottenere da subito uno sconto in fattura, da parte del fornitore, di importo pari all’ammontare del bonus.

Così, anziché pagare un importo di 100 euro, in caso di detrazione al 50%, se ne pagheranno solo 50.

Il resto, corrispondente al valore dello sconto fiscale, sarà recuperato attraverso una procedura finalmente chiara e semplice.

Per il cliente, affinché possa usufruire di questa agevolazione, è richiesta la comunicazione dell’esercizio dell’opzione all’agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Queste sono soltanto alcune delle agevolazioni contenute nel Decreto Crescita, D.L. 34/2, se desiderate ulteriori informazioni, saremo felici rispondere a qualsiasi vostra domanda.

Potete contattarci di persona, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto (VR), o telefonando.

Il Team di Civer S.C.