Anche l’isolamento della copertura beneficia del superbonus 110

comignoli
Comignoli quale manutenzione è necessaria?
12 Febbraio 2021
bonifica amianto
Incentivi per la bonifica amianto per il 2021
22 Aprile 2021

Anche l’isolamento della copertura beneficia del superbonus 110

isolamento della copertura

L’ isolamento della copertura di una casa, l’isolamento del tetto, può beneficiare del superbonus 110%, ma in che modo? Quali sono le condizioni?

Isolare il tetto per una casa migliore

Un edificio per essere ben isolato deve prevedere l’uso di materiali isolanti di idoneo spessore al fine di migliorarne il comfort interno.

In particolare le pareti perimetrali, i basamenti e le coperture e i sottotetti devono essere isolate.

Un edificio coibentato serve a migliorare il comfort abitativo, garantendo sia un isolamento termico che acustico, e quindi un risparmio energetico.

Ma in che modo si può usufruire del superbonus 110 nel momento in cui decidiamo di effettuare l’isolamento della copertura?

L’isolamento della copertura e superbonus 110

Grazie alla legge di bilancio 2021, gli interventi di coibentazione del tetto rientrano a pieno titolo nel Superbonus 110%.

Il tetto di un edificio è la sommità dello stesso e come spesso accade esso sovrasta una zona denominata sottotetto, di uso e proprietà comune, spesso privo di impianto di riscaldamento. Questa caratteristica, peculiare di alcuni immobili, ha portato a integrare la definizione contenuta nell’art.119 del Dl rilancio: in pratica, il tetto concorre al calcolo del 25% della superficie lorda disperdente al fine di poter ammettere al 110% gli interventi di coibentazione degli immobili.

Grazie a questa precisazione inclusa nella Legge di bilancio 2021, ora gli interventi di isolamento della copertura, o di coibentazione del tetto, sono ammessi al 110%, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66 Legge n°178/2020).

Da qui, la presenza di un sottotetto non riscaldato non è più di ostacolo per usufruire del superbonus per il rifacimento del tetto. 

Ribadiamo, i tetti sono sempre inclusi nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%, essendo inserito nel complesso delle pareti orizzontali, verticali e inclinate sulle quali poter intervenire con la coibentazione dell’immobile.

Che ci sia sottotetto e che non sia riscaldato, non conta ai fini del 110%.

Se desiderate ulteriori informazioni per poter usufruire degli incentivi previsti, per l’isolamento del tetto, o per il rifacimento tetto, potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.