Anche l’isolamento della copertura beneficia del superbonus 110

L’ isolamento della copertura di una casa, l’isolamento del tetto, può beneficiare del superbonus 110%, ma in che modo? Quali sono le condizioni?

Isolare il tetto per una casa migliore

Un edificio per essere ben isolato deve prevedere l’uso di materiali isolanti di idoneo spessore al fine di migliorarne il comfort interno.

In particolare le pareti perimetrali, i basamenti e le coperture e i sottotetti devono essere isolate.

Un edificio coibentato serve a migliorare il comfort abitativo, garantendo sia un isolamento termico che acustico, e quindi un risparmio energetico.

Ma in che modo si può usufruire del superbonus 110 nel momento in cui decidiamo di effettuare l’isolamento della copertura?

L’isolamento della copertura e superbonus 110

Grazie alla legge di bilancio 2021, gli interventi di coibentazione del tetto rientrano a pieno titolo nel Superbonus 110%.

Il tetto di un edificio è la sommità dello stesso e come spesso accade esso sovrasta una zona denominata sottotetto, di uso e proprietà comune, spesso privo di impianto di riscaldamento. Questa caratteristica, peculiare di alcuni immobili, ha portato a integrare la definizione contenuta nell’art.119 del Dl rilancio: in pratica, il tetto concorre al calcolo del 25% della superficie lorda disperdente al fine di poter ammettere al 110% gli interventi di coibentazione degli immobili.

Grazie a questa precisazione inclusa nella Legge di bilancio 2021, ora gli interventi di isolamento della copertura, o di coibentazione del tetto, sono ammessi al 110%, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66 Legge n°178/2020).

Da qui, la presenza di un sottotetto non riscaldato non è più di ostacolo per usufruire del superbonus per il rifacimento del tetto. 

Ribadiamo, i tetti sono sempre inclusi nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%, essendo inserito nel complesso delle pareti orizzontali, verticali e inclinate sulle quali poter intervenire con la coibentazione dell’immobile.

Che ci sia sottotetto e che non sia riscaldato, non conta ai fini del 110%.

Se desiderate ulteriori informazioni per poter usufruire degli incentivi previsti, per l’isolamento del tetto, o per il rifacimento tetto, potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.

Comignoli quale manutenzione è necessaria?

I comignoli sono una caratteristica di ogni edificio e vengono installati al fine di proteggere la canna fumaria sottostante e permettere in questo modo una corretta evacuazione dei fumi. 

Ma quale tipo di manutenzione è richiesta e perché?

I tuoi comignoli necessitano di manutenzione?

Generalmente possiamo pensare che un comignolo non necessiti di una manutenzione.

Forse pensiamo che sia un manufatto quasi eterno, ma la realtà è un po’ diversa.

Basti pensare al fatto che i comignoli sono completamente esposti agli agenti atmosferici 24 ore al giorno e questo per 365 giorni all’anno, anno dopo anno.

Quindi al pari del tetto, delle tegole e dei pluviali necessitano a cadenza regolare di una certa manutenzione al fine di preservarne la funzionalità.

L’importanza dei comignoli

Come dicevamo all’inizio, il ruolo di un comignolo è di proteggere la canna fumaria sottostante e permettere in questo modo una corretta evacuazione dei fumi.

Per questo il comignolo deve essere fuori dalla zona di riflusso e lontano da eventuali ostacoli.

Inoltre deve avere minimo la stessa sezione del camino, questo per evitare possibili strozzature alla canna fumaria ed eventuali possibili infiltrazioni di acqua piovana.

In aggiunta deve avere la parte superiore in perfetto stato al fine di evitare, anche in questo caso, che l’acqua piovana acceda alla canna fumaria con tutti i danni che questo potrebbe portare a livello di infiltrazioni.

E chiaramente l’intero manufatto deve essere in ottimo stato per garantire un adeguato scarico dei fumi nell’atmosfera.

Quale manutenzione per il tuo comignolo

Normalmente la manutenzione ad un comignolo viene effettuata in concomitanza con un controllo generale del tetto o quando si effettua una pulizia dei pluviali al fine di rimuovere eventuali accumuli nei canali di scolo.

Molto probabilmente una manutenzione si renderà necessaria quando la zona dove abitiamo viene investita da forti temporali specie se accompagnati da forti venti o trombe d’aria, come successo nell’estate 2020, fatto che ha reso necessaria la sostituzione dei comignoli a Verona e provincia.

Inoltre anche dopo scosse di terremoto, anche se lievi, sarà necessario verificare che la struttura del comignolo della canna fumaria non abbia subito dei danni.

Proprio per questo noi di Civer SC, effettuiamo regolari controlli e riparazione dei comignoli a Verona e provincia.

Potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto o telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.

Superbonus 110 rischi e pericoli da evitare

Il superbonus 110 rischi e pericoli da evitare.

Il superbonus 110% è sicuramente un’occasione unica per rinnovare un patrimonio immobiliare, quello italiano, ormai vetusto ed energivoro.

Vuol dire però che sarà possibile rinnovare la propria abitazione senza spendere un euro, gratis, e il tutto a carico dello stato?

In articoli precedenti ci siamo concentrati su quale occasione unica fosse rappresentata da questo super incentivo ora prorogato fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.

Ma che dire delle possibili problematiche che potrebbero impedirci di usufruire di questa agevolazione? Quali sono i rischi e i pericoli?

tutto bello ma …

Sicuramente il Superbonus 110% è la più grande opportunità per abbattere i costi di una ristrutturazione.

Ma questo non significa che sia completamente a costo zero o che non nasconda dei rischi.

In questo articolo ” superbonus 110 rischi e pericoli da evitare” ci concentreremo su due possibili problematiche che potrebbero inficiare la possibilità di usufruire dell’agevolazione.

superbonus 110 rischi e pericoli

La prima insidia da inserire sotto la voce superbonus 110 rischi e pericoli è quella rappresentata dalla “Regolarità Catastale e Urbanistica”.

difformità catastale

Ricordiamo che i controlli burocratici su questi tipi di interventi saranno massicci, e lo Stato andrà a caccia di ogni appiglio per contestare l’erogazione di questo credito.

Una “difformità catastale” rientra nel concetto di abuso edilizio.

Anche una piccola differenza rispetto a quanto depositato in catasto può configurarsi come difformità.

Questo assunto, valido in realtà per qualsiasi tipo di intervento edilizio, è da tenere in considerazione a maggior ragione per una misura incentivante come quella prevista dal d.l. 34/2020; l’art. 49 del Testo unico edilizia (d.P.R. n. 380/2001), infatti, prevede espressamente che gli interventi non autorizzati o realizzati in difformità (oltre la soglia di “tolleranza” del 2% per unità immobiliare prevista dall’art. 34-bis del Testo unico) non possono beneficiare di agevolazioni fiscali.

Tanto per capirci, una finestra posizionata 20 centimetri più a destra rispetto alle planimetrie depositate presso il catasto, un muro interno abbattuto per allargare la zona giorno, una tramezza eretta per dividere due ambienti … queste sono tutte difformità, che andranno sanate PRIMA di ipotizzare quali interventi effettuare per avere accesso all’incentivo.

Sarà il proprietario dell’immobile che presenta tali difformità, con l’assistenza di tecnici e legali e chiaramente a proprie spese, a mettere in atto quanto necessario al fine di sanare la sua posizione.

congruità dei prezzi

Questo è un altro aspetto che va inserito nella serie superbonus 110 rischi e pericoli.

Nell’articolo 119 del Decreto che contiene la super misura del 110% per l’efficienza energetica al comma 2 è indicato che questi interventi vanno effettuati nei “limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica previsti dalla legislazione vigente…”

Un aspetto questo non trascurabile.

Ci sono dei massimali di spesa previsti dal Decreto legge 63/2013 che indicano quali sono i prezzi massimi degli interventi per usufruire dell’agevolazione e il comma 2 fa proprio riferimento a quel Decreto.

Le cifre per le quali si chiede l’accesso al Superbonus 110% dovranno essere congrue ad un prezziario “medio” che determina le cifre minime e massime per ogni tipologia di lavoro.

I prezziari applicabili sono in genere due, uno nazionale e uno regionale, ed è fondamentale che la ditta che eseguirà i lavori non sbagli i prezzi indicati nel preventivo.

Facciamo un esempio: vogliamo eseguire un intervento di efficienza energetica per rientrare nell’agevolazione del superbonus 110% e decidiamo di coibentare la casa con un cappotto esterno.

Mettiamo che il costo preventivato si aggiri intorno ai 70 euro al metro quadrato (prezzo puramente indicativo), mentre il prezziario indichi un costo di 50 euro (prezzo puramente indicativo),.

In questo caso il valore massimo dell’incentivo, indicato nell’allegato della Legge 63/2013, è pari a 50 euro al metro quadrato il che significa che la differenza (70 – 50 = € 20 al metro quadro) rimarrà a carico del committente

Quindi diciamo che non sarà proprio un intervento a costo zero.

e se qualcosa non va? chi paga?

Tutti gli aspetti fin qui indicati danno un’idea delle complessità connesse all’accesso all’incentivo e anche del rischio che emergano problematiche non anticipate in un primo momento.

Il rischio principale è ovviamente che le autorità competenti per i controlli (Agenzia delle Entrate ed ENEA) riscontrino il difetto dei presupposti e che ciò determini la decadenza dal beneficio percepito, con il recupero del contributo e l’applicazione di interessi e sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 24/E/2020) che il recupero della detrazione non spettante sarà effettuato nei confronti del beneficiario dell’agevolazione (quindi il committente), ma che vige la responsabilità in solido del fornitore che abbia applicato lo sconto o del cessionario del credito fiscale “in presenza di concorso nella violazione”, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997.

Quindi, qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione.

Tale importo sarà inoltre maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Oltre alle sanzioni penali, nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

quindi che fare?

In conclusione possiamo dire che quella rappresentata dal superbonus 110% è sicuramente un’occasione unica per rinnovare un patrimonio immobiliare ormai datato, ma nasconde comunque dei rischi che vanno esaminati con attenzione prima di prendere qualsiasi decisione.

Proprio per questo, se desiderate ulteriori informazioni, noi di Civer SC, saremo pronti a guidarvi e ad aiutarvi a cogliere queste opportunità.

Potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto o telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.

Mini guida al superbonus 110%

Da qualche mese il superbonus 110% è pienamente operativo.

Chi possono usufruirne? In quali contesti si può usare? Come usufruirne?

Il decreto rilancio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (18 luglio 2020) del decreto rilancio e in particolare grazie all’articolo 119, sono stati definiti chiaramente gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito relativi al superbonus 110%.

Vediamo quindi di riassumere quanto indicato fino ad ora.

Chi può beneficiare del superbonus 110% ?

I beneficiari sono:

  • condomìni;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus, associazioni di volontariato e associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.

In quali contesti si applica?

La detrazione come indicato nel decreto rilancio si applica a:

  • prime case e seconde case in condominio le quali hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica.
  • Inoltre anche le prime e seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica.
  • la detrazione invece non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Come si può usufruire del BONUS?

Fondamentalmente esistono 3 modi per poter usufruire del superbonus 110%.

Una prima modalità consiste nell’utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, ad esempio, se il proprietario ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno;

Una seconda modalità è quella del trasferimento del credito o cessione alla DITTA che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. 

Oppure il privato potrà trasferire il credito ad una BANCA.

L’opzione general contractor

L’enorme numero di adempimenti gravanti sui professionisti ma anche sui committenti (si pensi agli oltre 40 documenti da presentare alla banca per chi sceglie di cedere il credito) sono un deterrente potente.

Per questo stanno fiorendo i “general contractor” che si offrono di gestire tutto, dalla banca all’impresa, dalle certificazioni agli sconti in fattura.

Questa di fatto è un’altra possibilità per usufruire del superbonus 110%.

Ma tutto questo costa e chi vuole dormire sonni tranquilli deve mettere in conto un 20-30% dell’importo da spendere tra i mille rivoli di consulenze che serviranno a tutelarlo.

Si dovrà anche scegliere con cura tra offerte che non sempre provengono da strutture davvero attrezzate e competenti.

Cosa fare a questo punto?

A questo punto la prima cosa da fare è contattare un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità e un sopralluogo, potrà consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.

Poi si provvederà ad un’iniziale certificazione APE (attestato prestazione energetica) essenziale per certificare il miglioramento di due classi energetiche.

Quindi, grazie ai lavori di qualificazione energetica come l’installazione di un cappotto termico, la sostituzione delle caldaie, il rifacimento tetto (un modo anche per effettuare lo smaltimento amianto) … la vostra abitazione potrà effettuare un miglioramento di due classi energetiche essenziale per usufruire del superbonus 110%.

Ricordiamo che una corretta fase progettuale è fondamentale per evitare di incorrere in problematiche in fase esecutiva che possono minare la stessa fruizione della detrazione fiscale.

Proprio per questo, se desiderate ulteriori informazioni, noi di Civer SC, saremo pronti a guidarvi e ad aiutarvi a cogliere queste opportunità.

Potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto o telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.