Bonus facciate 2021

Bonus facciate 2021

Il bonus facciate è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 senza sostanziali novità rispetto allo scorso anno.

Sono quindi ancora validi come riferimenti per l’applicazione la circolare n. 2, inoltre la guida dell’Agenzia delle Entrate è stata ora aggiornata a luglio 2021.

Prorogato il bonus facciate a tutto il 2021

Introdotto dalla legge di bilancio 2020, il bonus per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti è stato prorogato dalla legge di bilancio 2021 anche alle spese sostenute quest’anno.

L’agevolazione consiste in una detrazione di imposta, pari al 90% delle spese documentate, sostenute dunque negli anni 2020 e 2021.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

A differenza delle altre agevolazioni edilizie, ed è questa la cosa particolarmente interessante, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Come usufruire del bonus facciate 2021

Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

È interessante il fatto che beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.

Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate come l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, l’Iva, l’imposta di bollo e molto altro.

La novità dello sconto in fattura e della cessione del credito

Tra le novità vi è quella particolarmente ghiotta che, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, il contribuente che sostiene le spese può ottenere uno sconto in fattura o cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate si precisa che le due scelte alternative alla detrazione vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate, solo in via telematica, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento direttoriale del 12 ottobre 2020.

La comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Tutti i beneficiari della detrazione possono richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito, compresi coloro che, concretamente, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.

Quindi con queste novità si allarga la platea di coloro che possono usufruire dei benefici offerti dal bonus facciate.

Se desiderate a questo punto ulteriori informazioni, sulla proroga del superbonus e come usufruirne, potete rivolgervi a noi di CIVER coperture S.C.

Potete venite nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, oppure telefonare al +39 045 9251178 o compilare il FORM che trovate a questa pagina per essere ricontattati.

            Il Team di Civer S.C.

Anche l’isolamento della copertura beneficia del superbonus 110

L’ isolamento della copertura di una casa, l’isolamento del tetto, può beneficiare del superbonus 110%, ma in che modo? Quali sono le condizioni?

Isolare il tetto per una casa migliore

Un edificio per essere ben isolato deve prevedere l’uso di materiali isolanti di idoneo spessore al fine di migliorarne il comfort interno.

In particolare le pareti perimetrali, i basamenti e le coperture e i sottotetti devono essere isolate.

Un edificio coibentato serve a migliorare il comfort abitativo, garantendo sia un isolamento termico che acustico, e quindi un risparmio energetico.

Ma in che modo si può usufruire del superbonus 110 nel momento in cui decidiamo di effettuare l’isolamento della copertura?

L’isolamento della copertura e superbonus 110

Grazie alla legge di bilancio 2021, gli interventi di coibentazione del tetto rientrano a pieno titolo nel Superbonus 110%.

Il tetto di un edificio è la sommità dello stesso e come spesso accade esso sovrasta una zona denominata sottotetto, di uso e proprietà comune, spesso privo di impianto di riscaldamento. Questa caratteristica, peculiare di alcuni immobili, ha portato a integrare la definizione contenuta nell’art.119 del Dl rilancio: in pratica, il tetto concorre al calcolo del 25% della superficie lorda disperdente al fine di poter ammettere al 110% gli interventi di coibentazione degli immobili.

Grazie a questa precisazione inclusa nella Legge di bilancio 2021, ora gli interventi di isolamento della copertura, o di coibentazione del tetto, sono ammessi al 110%, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66 Legge n°178/2020).

Da qui, la presenza di un sottotetto non riscaldato non è più di ostacolo per usufruire del superbonus per il rifacimento del tetto. 

Ribadiamo, i tetti sono sempre inclusi nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%, essendo inserito nel complesso delle pareti orizzontali, verticali e inclinate sulle quali poter intervenire con la coibentazione dell’immobile.

Che ci sia sottotetto e che non sia riscaldato, non conta ai fini del 110%.

Se desiderate ulteriori informazioni per poter usufruire degli incentivi previsti, per l’isolamento del tetto, o per il rifacimento tetto, potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto, telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.

Superbonus 110 rischi e pericoli da evitare

Il superbonus 110 rischi e pericoli da evitare.

Il superbonus 110% è sicuramente un’occasione unica per rinnovare un patrimonio immobiliare, quello italiano, ormai vetusto ed energivoro.

Vuol dire però che sarà possibile rinnovare la propria abitazione senza spendere un euro, gratis, e il tutto a carico dello stato?

In articoli precedenti ci siamo concentrati su quale occasione unica fosse rappresentata da questo super incentivo ora prorogato fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.

Ma che dire delle possibili problematiche che potrebbero impedirci di usufruire di questa agevolazione? Quali sono i rischi e i pericoli?

tutto bello ma …

Sicuramente il Superbonus 110% è la più grande opportunità per abbattere i costi di una ristrutturazione.

Ma questo non significa che sia completamente a costo zero o che non nasconda dei rischi.

In questo articolo ” superbonus 110 rischi e pericoli da evitare” ci concentreremo su due possibili problematiche che potrebbero inficiare la possibilità di usufruire dell’agevolazione.

superbonus 110 rischi e pericoli

La prima insidia da inserire sotto la voce superbonus 110 rischi e pericoli è quella rappresentata dalla “Regolarità Catastale e Urbanistica”.

difformità catastale

Ricordiamo che i controlli burocratici su questi tipi di interventi saranno massicci, e lo Stato andrà a caccia di ogni appiglio per contestare l’erogazione di questo credito.

Una “difformità catastale” rientra nel concetto di abuso edilizio.

Anche una piccola differenza rispetto a quanto depositato in catasto può configurarsi come difformità.

Questo assunto, valido in realtà per qualsiasi tipo di intervento edilizio, è da tenere in considerazione a maggior ragione per una misura incentivante come quella prevista dal d.l. 34/2020; l’art. 49 del Testo unico edilizia (d.P.R. n. 380/2001), infatti, prevede espressamente che gli interventi non autorizzati o realizzati in difformità (oltre la soglia di “tolleranza” del 2% per unità immobiliare prevista dall’art. 34-bis del Testo unico) non possono beneficiare di agevolazioni fiscali.

Tanto per capirci, una finestra posizionata 20 centimetri più a destra rispetto alle planimetrie depositate presso il catasto, un muro interno abbattuto per allargare la zona giorno, una tramezza eretta per dividere due ambienti … queste sono tutte difformità, che andranno sanate PRIMA di ipotizzare quali interventi effettuare per avere accesso all’incentivo.

Sarà il proprietario dell’immobile che presenta tali difformità, con l’assistenza di tecnici e legali e chiaramente a proprie spese, a mettere in atto quanto necessario al fine di sanare la sua posizione.

congruità dei prezzi

Questo è un altro aspetto che va inserito nella serie superbonus 110 rischi e pericoli.

Nell’articolo 119 del Decreto che contiene la super misura del 110% per l’efficienza energetica al comma 2 è indicato che questi interventi vanno effettuati nei “limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica previsti dalla legislazione vigente…”

Un aspetto questo non trascurabile.

Ci sono dei massimali di spesa previsti dal Decreto legge 63/2013 che indicano quali sono i prezzi massimi degli interventi per usufruire dell’agevolazione e il comma 2 fa proprio riferimento a quel Decreto.

Le cifre per le quali si chiede l’accesso al Superbonus 110% dovranno essere congrue ad un prezziario “medio” che determina le cifre minime e massime per ogni tipologia di lavoro.

I prezziari applicabili sono in genere due, uno nazionale e uno regionale, ed è fondamentale che la ditta che eseguirà i lavori non sbagli i prezzi indicati nel preventivo.

Facciamo un esempio: vogliamo eseguire un intervento di efficienza energetica per rientrare nell’agevolazione del superbonus 110% e decidiamo di coibentare la casa con un cappotto esterno.

Mettiamo che il costo preventivato si aggiri intorno ai 70 euro al metro quadrato (prezzo puramente indicativo), mentre il prezziario indichi un costo di 50 euro (prezzo puramente indicativo),.

In questo caso il valore massimo dell’incentivo, indicato nell’allegato della Legge 63/2013, è pari a 50 euro al metro quadrato il che significa che la differenza (70 – 50 = € 20 al metro quadro) rimarrà a carico del committente

Quindi diciamo che non sarà proprio un intervento a costo zero.

e se qualcosa non va? chi paga?

Tutti gli aspetti fin qui indicati danno un’idea delle complessità connesse all’accesso all’incentivo e anche del rischio che emergano problematiche non anticipate in un primo momento.

Il rischio principale è ovviamente che le autorità competenti per i controlli (Agenzia delle Entrate ed ENEA) riscontrino il difetto dei presupposti e che ciò determini la decadenza dal beneficio percepito, con il recupero del contributo e l’applicazione di interessi e sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 24/E/2020) che il recupero della detrazione non spettante sarà effettuato nei confronti del beneficiario dell’agevolazione (quindi il committente), ma che vige la responsabilità in solido del fornitore che abbia applicato lo sconto o del cessionario del credito fiscale “in presenza di concorso nella violazione”, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997.

Quindi, qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione.

Tale importo sarà inoltre maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Oltre alle sanzioni penali, nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

quindi che fare?

In conclusione possiamo dire che quella rappresentata dal superbonus 110% è sicuramente un’occasione unica per rinnovare un patrimonio immobiliare ormai datato, ma nasconde comunque dei rischi che vanno esaminati con attenzione prima di prendere qualsiasi decisione.

Proprio per questo, se desiderate ulteriori informazioni, noi di Civer SC, saremo pronti a guidarvi e ad aiutarvi a cogliere queste opportunità.

Potete contattarci direttamente, venendo nella nostra sede di San Giovanni Lupatoto o telefonando al nostro numero 045 9251178 oppure compilando il form che trovate QUI.