Bonifica amianto superbonus 110 e regime IVA, ecco alcuni chiarimenti

Recentemente l’agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla bonifica amianto relativa all’utilizzo del superbonus 110 e su quale regime IVA applicare per la rimozione e smaltimento amianto ed in questo articolo andremo ad esaminare quanto è stato detto.

Bonifica amianto e utilizzo del superbonus 110

Il quesito che è stato sottoposto all’agenzia delle entrate era se “La rimozione dell’amianto è incentivabile?

Nella sua risposta (06/10/2021 n. 672) l’agenzia delle entrate ha chiarito che per quanto riguarda la rimozione dell’amianto, tali interventi ottengono il Superbonus 110 se si dimostra che sono strettamente collegati ai lavori incentivati.

La condizione principale per ottenere la detrazione è che l’intervento sia effettivamente realizzato e che un tecnico attesti la rispondenza ai requisiti richiesti, la congruità delle spese sostenute e il fatto che queste siano effettivamente strettamente collegate all’intervento agevolato.

Rimozione amianto, quale regime IVA applicare

Durante una ristrutturazione in un edificio a prevalente destinazione abitativa privata, si producono una serie di materiali da smaltire, talvolta contenenti amianto.

In questo caso, quale aliquota va applicata alle attività di bonifica e smaltimento dei materiali prodotti nei cantieri?

L’Agenzia delle Entrate ha risposto in data 27/08/2021 n. 11 e ha spiegato che l’Iva agevolata, in linea con il Decreto IVA, può essere applicata per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero su fabbricati o porzioni di fabbricati.

Ora, per capire se l’IVA agevolata può essere estesa alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di bonifica amianto, occorre valutare se queste prestazioni possano qualificarsi come accessorie all’operazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In questo caso possono risultare accessorie ad un’operazione principale se:

  • integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
  • sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
  • sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale;

Questo significa che la prestazione accessoria deve formare un tutt’uno con l’operazione principale di recupero del patrimonio edilizio, mentre non è sufficiente che essa sia di una generica utilità come prestazione accessoria all’attività principale.

L’Agenzia ha aggiunto che gli interventi di bonifica in esame, possono qualificarsi come accessori all’operazione principale se eseguiti dal medesimo soggetto che effettua l’intervento di recupero edilizio.

Il nesso di accessorietà, non ricorre se le attività di bonifica e trasporto sono effettuate da un soggetto diverso rispetto a quello che ha realizzato gli interventi di recupero.
Sulla base di questi motivi, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che l’aliquota al 10% va applicata se le prestazioni sono svolte dallo stesso soggetto che esegue i lavori, in caso contrario scatta l’IVA ordinaria al 22%.

Se desiderate a questo punto ulteriori informazioni per comprendere quali sono le normative vigenti in caso dobbiate effettuare la rimozione amianto su un edificio o come usufruire del superbonus 110, potete rivolgervi a noi di CIVER coperture S.C.

Potete telefonare al +39 045 9251178 o compilare il FORM che trovate a questa pagina per essere ricontattati.

           Civer Coperture S.C.